La sospensione dei termini di decadenza processuali è prevista espressamente dall’art. 5 n. 6 del D. Lgs. 28/20120, il quale prevede che: “Dal momento della comunicazione alle altre parti..la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta”. Quindi in base al dettato normativo il termine di trenta giorni per l’impugnazione della delibera assembleare resta sospeso per tutta la durata della procedura di mediazione. Per individuare il cosiddetto “dies a quo” (giorno iniziale) ed il c.d. “dies ad quem” (giorno finale), a partire dal quale e fino al quale ! il termine di trenta giorni per l’impugnativa resta sospeso, occorre porre attenzione alla formulazione dell’art. 5 n. 6 sopra richiamato. In particolare il legislatore stabilisce che la domanda di mediazione impedisce la decadenza “dal momento della comunicazione alle altre parti” e non dal momento della presentazione della domanda. Il riferimento alla comunicazione, richiama il contenuto del successivo art. 8 del D. Lgs. 28/2010 secondo cui: “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”. Pertanto è consigliabile, in caso di impugnativa di delibera assembleare, e considerato il brevissimo termine di decadenza di 30 giorni previsto dall’art. 1137 comma 3° c. c., che l’impugnante comunichi tempestivamente (con racc.ta A/R) alla controparte l’avvenuta presentazione della domanda di mediazione, per non rischiare che la comunicazione effettuata dal mediatore pervenga tardivamente alla controparte. Si rileva inoltre che il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere “dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’organismo”. Infine preme evidenziare che la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta. Quindi se il tentativo fallisce, la proposizione di una nuova domanda di mediazione non impedisce la decadenza, ragion per cui in caso di mancato accordo, è necessario comunque proporre impugnazione all’autorità giudiziaria ex art. 1137 c.c.
(Ufficio Legale A.N.AMM.I.)