TERMOCONTABILIZZAZIONE AL 65% SOLO CON IL NUOVO IMPIANTO

La pura e semplice installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione (questi ultimi ove tecnicamente possibile) del calore danno diritto alla detrazione fiscale prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con aliquota attualmente fissata al 50%. Le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per tale tipologia di intervento non possono essere detratte al 65% in quanto non inquadrabili nel contesto di interventi di riqualificazione energetica.

Tale questione, ormai nota e pacifica in tale interpretazione, viene nuovamente affrontata e ribadita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18 del 06/05/2016.

In tale documento di prassi, però, è contestualmente riconosciuta la detraibilità al 65% dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore in una sola ipotesi: quella in cui CONTESTUALMENTE all’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale si procede alla installazione di CALDAIE A CONDENSAZIONE o di POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA o di IMPIANTI GEOTERMICI AD ALTA ENTALPIA.

Dunque, se i sistemi di termoregolazione o contabilizzazione vengono installati senza la sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione, oppure nel caso in cui avviene la sostituzione dell’impianto di climatizzazione con un nuovo impianto diverso da quelli sopra citati, la detrazione percorribile è quella del 50% e non quella del 65%.

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(Ufficio Fiscale) A.N.AMM.I.



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